Statuto

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STATUTO

 

 



TITOLO I



Costituzione, Denominazione, Sede e Finalità





Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede.



È costituita l’Associazione Coordinamento Autorganizzato Trasporti ( in breve CAT ) che organizza i lavoratori e pensionati appartenenti al Settore dei Trasporti senza distinzione di genere, di etnia, di opinione politica, di condizione sociale.

Il CAT è un’associazione libera, democratica e non ha scopi di lucro.

Il CAT è apartitico, indipendente, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza, diretta o indiretta, da parte di partiti, movimenti ed ideologie estranee alle problematiche del lavoro.

Il CAT ha sede legale in Roma, attualmente  in via Serracapriola n.14 - 00133. Rimane in facoltà dell'esecutivo di trasferire la sede sociale.

Gli organismi locali hanno sede nelle località regionali appositamente designate dai CAT Regionali.





Art. 2 – Finalità, Struttura.



Il CAT propone di perseguire le seguenti finalità:

  • la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro; la tutela, in ogni sede e con i mezzi a propria disposizione, della sicurezza dei lavoratori, dei viaggiatori della popolazione privilegiando in ogni caso la prevenzione, promuovendo iniziative di informazione, divulgazione, studio, indagine, formazione, approfondimento tecnico e giuridico sul tema, oltre che di denuncia sulle situazioni di rischio; il sostegno, quale ente esponenziale di rappresentanza e tutela di interessi collettivi, in sede civile e penale per l'accertamento della verità, in favore della sicurezza pubblica ed a sostegno delle vittime degli infortuni sul lavorio, delle malattie lavoro correlate e degli incidenti nel comparto dei trasporti;
  • la salvaguardia dei diritti civili e degli interessi dei lavoratori in servizio e in pensione a livello contrattuale, normativo, retributivo, previdenziale e sociale;
  • la garanzia delle libertà sindacali, del diritto di affissione e di assemblea nei luoghi di lavoro, dell’esercizio del diritto di sciopero quale diritto costituzionalmente tutelato;
  • la salvaguardia del diritto alla rappresentanza diretta dei lavoratori – libera e democratica – e il riconoscimento della stessa a tutti i livelli; il contrasto alle politiche liberiste e di aggressione del mercato nel Settore Trasporti, di deregolamentazione e “delocalizzazione contrattuale”, nonché la salvaguardia della pari dignità, delle pari opportunità e delle pari condizioni di lavoro, normative ed economiche;
  • la promozione di politiche attive per lo sviluppo del trasporto eco-sostenibile in ambito nazionale ed europeo;
  • il riconoscimento, la tutela e le valorizzazioni delle specificità professionali del settore, nonché delle attività particolarmente gravose, anche ai fini contrattuali, normativi, economici e previdenziali;
  • la promozione di politiche sociali a sostegno delle classi più deboli attraverso la garanzia dei servizi sociali ed il governo delle tariffe;
  • la formazione dei soci sulle questioni di carattere normativo e contrattuale;
  • il sostegno al volontariato sociale e assistenziale; la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico in ambito ferroviario di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 collaborando attivamente con i vari musei che sul territorio nazionale si adoperano in questi intenti;
  • l’organizzazione e la promozione di manifestazioni, convegni ed ogni altra iniziativa che risulti idonea a perseguire le finalità qui indicate e gli interessi dei lavoratori.

Per tali finalità il CAT assume, ai vari livelli decisionali, ogni iniziativa compresa la proclamazione delle azioni di sciopero.

Il CAT è strutturato in aree di attività organizzate in Coordinamenti con rappresentanze uniche, a livello regionale/compartimentale/Aziendale e a livello nazionale.



Inizialmente sono costituiti 3 Coordinamenti di Area così denominati:



COORDINAMENTO PERSONALE MOBILE ED EQUIPAGGI ”C.M.E.”



Personale mobile dipendente di società e imprese di trasporto. Personale componente gli equipaggi delle varie tipologie di trasporto, che svolge attività di condotta, attività di accompagnamento e gestione a bordo della sicurezza della circolazione, attività funzionalmente connesse alla condotta e più in generale, attività di bordo funzionalmente connesse al trasporto di viaggiatori e merci (Macchinisti Guidatori e Conduttori di mezzi, Capi Treno Personale di Bordo e Personale di Assistenza ai Viaggiatori e Commerciale, Tecnici di Bordo, ecc.);



COORDINAMENTO PERSONALE ESERCIZIO INFRASTRUTTURE “C.E.I.”



Personale dipendente di società di infrastrutture ferroviarie addetto alla circolazione treni ed alla manutenzione delle reti (Capi Stazione, Dirigenti Movimento, Personale di Manovra e Manutentori dell'Infrastruttura, ecc.);



COORDINAMENTO PERSONALE SERVIZI IMPRESE “C.S.I.”



Personale di terra dipendente di società ed imprese di trasporto, che svolge le attività funzionalmente connesse alle attività di trasporto (Amministrativi,Assistenza alla Clientela e Commerciale, Operatori, Personale di Manovra, Verifica, Formazione, Manutenzione, ecc.).



I Coordinamenti, hanno autonomia economica, organizzativa, di elaborazione delle strategie e delle problematiche rivendicative e di deliberazione delle azioni di sciopero.





Art. 3 Adesione, Ruoli, Gratuità delle cariche, Incompatibilità.



L’adesione al CAT è consentita, tramite apposita iscrizione, a tutto il Personale, ovvero a figure professionali in genere che operano nel settore dei Trasporti. L’iscrizione prevede anche il versamento di una quota economica tramite trattenuta a ruolo, RID bancario, bonifico bancario o con altre modalità che verranno definite dal Coordinamento Nazionale.

L’adesione è consentita anche al personale in quiescenza attraverso specifica e diversa iscrizione rispetto il personale in attività; iscrizione e ruoli da individuare in seguito dal coordinamento nazionale.

Il Coordinamento Nazionale è titolato alla definizione delle procedure di adesione.

Ogni socio viene organizzato nel Coordinamento di area della figura professionale di appartenenza.

IlCAT prevede la partecipazione diretta dei lavoratori che viene promossa attraverso le elezioni, aperte a tutto il personale in servizio, delle rappresentanze nei luoghi di lavoro. Le cariche o gli incarichi derivati da nomine , a qualsiasi livello, possono essere assunti esclusivamente da lavoratori in servizio iscritti ed eletti nelle rappresentanze d’Impianto.

I lavoratori che risultano eletti assumeranno i ruoli previsti e formeranno, in proporzione al numero degli iscritti e alla composizione numerica, la rappresentanza del coordinamento regionale del CAT .

Coloro che ricoprono cariche o sono nominati a ricoprire ruoli all’interno del CAT o dei coordinamenti di Area non possono essere iscritti ad altre organizzazioni sindacali/associazioni rappresentative nell’ambito dei trasporti, rivestire incarichi negli organismi di partiti politici e incarichi di governo e/o in pubbliche amministrazioni. Eventuali eccezioni per i soci che ricoprono incarichi in organizzazioni/ associazioni in campi diversi da quelli del trasporto saranno esplicitamente autorizzate dal Coordinamento Nazionale.

Le cariche sociali ed i ruoli derivati da nomine ricoperte all’interno del CAT e dei coordinamenti di area sono svolte da lavoratori in servizio, in forma volontaria e senza la previsione di alcun genere di compenso. Le eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'attività ,verranno rimborsate secondo le modalità stabilite dal coordinamento Nazionale e dai regolamenti attuativi al presente statuto.





TITOLO II



Organi del CAT





Art. 4 - Organi Nazionali del CAT.



Gli organi nazionali del CAT sono:

a) Congresso Nazionale;

b) Coordinamento Nazionale;

c) Esecutivo Nazionale;

d) Cassiere nazionale;

e) Comitato dei Probiviri;

f) Collegio Sindaci Revisori.





Art. 5 – Congresso Nazionale.



Il congresso è il massimo organo deliberante del CAT .

Il Congresso ordinario si svolge ogni quattro anni.

Il Congresso Nazionale è deliberato dal Coordinamento Nazionale.

Il Congresso straordinario è deliberato dal Coordinamento Nazionale con maggioranza qualificata ( 2/3 dei voti degli aventi titolo presenti) o con richiesta dei 2/3 dei coordinamenti regionali.

Il Congresso Ordinario e Straordinario è convocato dai Coordinatori Nazionali Esecutivi previa delibera del Coordinamento Nazionale.

Il Congresso straordinario è deliberato dal Coordinamento Nazionale con maggioranza degli aventi diritto al voto nel caso di dimissioni contemporanee di almeno 3 Coordinatori Nazionali Esecutivi.





Art. 6 – Delegati aventi diritto al voto.



Hanno titolo a partecipare al Congresso Nazionale con diritto di voto:

  • I coordinatori regionali esecutivi: 1 (uno) voto;
  • I coordinatori nazionali con voto: 1 (uno) voto;
  • un numero di delegati per ogni coordinamento regionale, nella misura e con voto stabiliti dal regolamento allo statuto, con la rappresentanza garantita di 1 delegato ;
  • il Cassiere Nazionale, i Sindaci Revisori e i Probiviri con voto consultivo per le materie di competenza

Perdono la titolarità alla partecipazione ed al voto i coordinatori regionali, i coordinatori nazionali ed i delegati facenti parte di coordinamenti regionali non in regola con le obbligazioni nei confronti della cassa nazionale.





Art. 7 – Validità e compiti del Congresso Nazionale.



Il Congresso ordinario o straordinario è validamente costituito con la presenza in apertura di almeno il 50% + 1 (uno) dei voti congressuali.

Il Coordinatore Nazionale Operativo apre i lavori congressuali. Il Congresso provvederà alla nomina del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissione Verifica Poteri, Elettorale e Modifica Statuto.

Il congresso delibera sui temi posti all’ordine del giorno O.d.G. stabiliti dal Coordinamento Nazionale e riportati sulla convocazione.

I compiti del Congresso sono:

  • l’esame e l’approvazione delle relazioni dei Coordinatori Nazionali Esecutivi uscenti, del Comitato dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci Revisori uscenti e del Cassiere ;
  • la definizione della linea politico/sindacale dell’organizzazione; l’elezione dei Coordinatori Nazionali Esecutivi, tra i coordinatori nazionali;
  • l’elezione del Comitato dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Cassiere Nazionale;
  • la modifica dello Statuto e del Regolamento (con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti congressuali);
  • l’approvazione dell’affiliazione a Confederazioni sindacali (con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti congressuali);
  • L’eventuale scioglimento del CAT , come previsto al successivo art. 24.

Il Congresso può inoltre deliberare su tutte le materie di competenza del Coordinamento Nazionale.





Art. 8 –Coordinamento Nazionale.



Il Coordinamento Nazionale è l’organo deliberante tra un congresso e il successivo su tutte le materie tranne quelle di esclusiva competenza del Congresso e resta in carica per quattro anni.

Il Coordinamento Nazionale è composto da 34 Coordinatori Nazionali ripartiti tra le Regioni/Compartimenti in modo proporzionale al numero degli iscritti e con il criterio dei maggiori resti. In caso di parità di resti si assegnerà un Coordinatore Nazionale ad ogni Regione interessata.

Il Coordinamento Nazionale, fatto salvo esigenze particolari, si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed è convocato dal Coordinatore Nazionale Operativo o dalla maggioranza dei coordinatori nazionali esecutivi in caso di inadempienza del medesimo.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce su decisione dei coordinatori nazionali esecutivi oppure su richiesta della maggioranza dei coordinatori nazionali.

Il Coordinamento Nazionale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ed è validamente costituito, se è presente almeno il 50%+1 dei Coordinatori Nazionali e la maggioranza delle regioni/compartimenti organizzate e rappresentate nel Coordinamento Nazionale.

I Compiti del Coordinamento Nazionale sono:

  • gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione, l'amministrazione economica e finanziaria dell'associazione;
  • assumere decisioni e delibere coerentemente con la volontà espressa dalla Base associata e dal personale;
  • deliberare le azioni di sciopero nazionale;
  • promuovere referendum e assemblee nazionali;
  • approvare il rendiconto finanziario annuale preventivo e consuntivo; coordinare l’attività organizzativa di CAT ;
  • nominare le commissioni tematiche per i trasporti; su proposta dei rappresentanti dei lavoratori di ogni azienda, organizzare di concerto con i coordinamenti regionali interessati le rappresentanze tecniche aziendali e l'elezione delle RSA;
  • sostituire, con maggioranza degli aventi diritto di voto, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento per qualsiasi motivo, il Coordinatore Nazionale Esecutivo rappresentante legale e/o il Coordinatore Nazionale Esecutivo o i Coordinatori Nazionali Esecutivi ( fino ad un massimo di due contemporaneamente) necessari, tra i propri componenti;
  • deliberare la convocazione del congresso Nazionale in caso di dimissioni dell’Esecutivo;
  • sostituire, con maggioranza degli aventi diritto di voto, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento per qualsiasi motivo, il Cassiere Nazionale;
  • esaminare e valutare le proposte avanzate dalla Commissione Sicurezza e dalla Commissione Centro Studi Istituzionali Previdenza e Lavoro e deliberare le azioni conseguenti.

Se non diversamente previsto, le decisioni vengono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti alla riunione.



 

Art. 9 – Esecutivo Nazionale.



Compongo l’Esecutivo Nazionale i 5 Coordinatori Nazionali Esecutivi eletti dal Congresso Nazionale.

Restano in carica quattro anni. La loro distribuzione tra le 3 Aree di attività sarà proporzionale agli iscritti assicurando almeno 1 (uno) Coordinatore ad ognuna di esse.

Quest’ultimo criterio dovrà essere rispettato anche in caso di sostituzione. Concorrono all’incarico di Coordinatori Nazionale Esecutivi i componenti del Coordinamento Nazionale. Gli stessi saranno sostituiti, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento per qualsiasi motivo, dal Coordinamento Nazionale.

I 5 Coordinatori Nazionali Esecutivi a rotazione e per periodi tempo equamente suddivisi per l'intero mandato assumono la funzione di Coordinatore Nazionale Operativo.

Il Coordinatore Nazionale Operativo ha firma sociale dell'associazione, la facoltà di aprire, chiudere e gestire i conti correnti bancari e postali di livello nazionalle.

Tra i 5 Coordinatori Nazionali Esecutivi è individuato il responsabile Legale.

I compiti dei Coordinatori Nazionali Esecutivi sono:

  • sottoscrivere CCNL o Accordi Nazionali Intercategoriali con unanime consenso tra i 5;
  • attuare le decisioni del Coordinamento Nazionale;
  • dichiarare gli scioperi nazionali;
  • provvedere ai rapporti con le Istituzioni, le Aziende, le imprese di trasporto e le parti sociali ;
  • nominare, al loro interno e a maggioranza, il rappresentante legale del CAT, il quale all’occorrenza può delegare tale funzione ad altro Coordinatore Nazionale Esecutivo in intesa con gli altri Coordinatori Nazionali Esecutivi;
  • coordinare le iniziative dei Coordinamenti regionali tra loro con le iniziative del Coordinamento Nazionale;
  • intraprendere iniziative ed alleanze a livello europeo per azioni comuni e coordinate inerenti le normative, le problematiche politico/sindacali del lavoro del settore e alle politiche generali sociali e assistenziali.

I Coordinatori Nazionali Esecutivi, per quanto di loro competenza e riguardo alle materie/azioni rivendicative inerenti l’interesse generale/pluricategoriale escluso le decisioni inerenti la sottoscrizione di CCNL e Accordi nazionali Intercategoriali- assumono le decisioni a maggioranza.

 

 

 

Art. 10 – Cassiere Nazionale .



Il Cassiere Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e rimane in carica quattro anni. La carica di Cassiere Nazionale è incompatibile con le cariche di Coordinatore Nazionale Esecutivo, Sindaco Revisore e Proboviro.

I compiti del cassiere in riferimento alla gestione della cassa nazionale sono previsti nel regolamento amministrativo interno approvato dal coordinamento nazionale.

Concorrono a tale incarico tutti i gli iscritti.

 

 

 

Art. 11 – Collegio dei Sindaci Revisori.



Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

I compiti e il regolamento di funzionamento del collegio verranno approvati dal Coordinamento Nazionale.

Concorrono a tale incarico tutti i gli iscritti.





Art. 12 – Comitato dei Probiviri.



Il Comitato dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni. Il Comitato dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I compiti e il regolamento di funzionamento del Comitato verrà approvato dal Coordinamento Nazionale. Concorrono a tale incarico tutti i gli iscritti.





Art. 13 – Commissione Centro Studi Istituzionali/Previdenza e Lavoro.



La Commissione è istituita al fine di, tutelare i lavoratori in materia di previdenza, riforme del lavoro, nonché con il compito di studiare le leggi in materia di lavoro;

La Commissione si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni.

La Commissione ha un responsabile che riferisce del lavoro fatto direttamente al Coordinamento Nazionale per le deliberazioni del caso. La Commissione è composta da 17 membri, uno per regione, che vengono designati dai Coordinamenti Regionali tra i coordinatori regionali o in mancanza tra gli attivisti eletti nelle liste di impianto R.d.I. dei Coordinamenti di Area.

Il responsabile di Commissione viene eletto a maggioranza dai membri di commissione stessi.





Art. 14 – Commissione Sicurezza.



La Commissione Sicurezza, viene istituita al fine di tutelare i lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal D.l.g.s. 81/2008.

La Commissione ha il compito di elaborare tutte le azioni in materia di Salute e Sicurezza da mettere in atto, previa delibera del Coordinamento Nazionale, anche tramite vertenze di tipo legale o giurisprudenziale.

La Commissione è composta da 17 membri, uno per regione, che vengono designati dai Coordinamenti Regionali tra i Coordinatori Regionali o in mancanza tra gli attivisti eletti nelle liste di impianto R.d.I. dei Coordinamenti di Area. La Commissione ha un responsabile che riferisce del lavoro fatto direttamente al Coordinamento Nazionale per le deliberazioni del caso. Il Responsabile della Commissione viene eletto a maggioranza dai membri di Commissione stessi.





TITOLO III



Aree di Attività

“COORDINAMENTI PERSONALE”

Mobile ed Equipaggi

Esercizio e Infrastrutture

Servizi Imprese





Art.15 – Struttura, Compiti, Commissioni.



Secondo quanto previsto dall’Art.2, sono costituite le 3 Aree di Attività denominate:

  • COORDINAMENTO personale MOBILE ed EQUIPAGGI con logo CAT Equipaggi.
  • COORDINAMENTO personale ESERCIZIO E INFRASTRUTTURE con logo CAT Infrastrutture.
  • COORDINAMENTO personale SERVIZI IMPRESE con logo CAT Servizi.

Ogni Coordinamento di Area è deputato all'elaborazione e deliberazione delle strategie rivendicative delle categorie professionali appartenenti e al supporto dell’attività’ dei Coordinatori Esecutivi.

I Coordinamenti di Area hanno piena titolarità e autonomia a trattare tutte le vertenze di tipo categoriale e mettere in atto tutte le iniziative sindacali comportamentali e legali costituzionalmente previste.

Tale prerogativa viene espletata attraverso la rappresentanza in seno ai Coordinamenti Regionali/Nazionali del CAT.

I Coordinamenti di Area hanno altresì il compito di organizzare le elezioni dei rappresentanti di base di Impianto nei luoghi di lavoro/unità produttive/aziende .





TITOLO IV



Organismi Locali





Art. 16 - Organizzazione locale del CAT.



Il CAT è organizzato in Coordinamenti Regionali. Tale struttura rappresenta la struttura più periferica dell’organizzazione:

Sono organismi del CAT Regionale:

  • a) Il Congresso Regionale di cui all’art.17;
  • b) Il Coordinamento Regionale di cui all’art.18;
  • c) L’esecutivo Regionale; di cui all’art.19;
  • d) il Cassiere Regionale;





Art. 17 - Congresso Regionale.



Il Congresso Regionale, si celebra a seguito delle elezioni delle Rappresentanze di Impianto (R.d.I) tra il personale di cui art.18.

Il Congresso Regionale è convocato dai Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi uscenti in precedenza al Congresso Nazionale Ordinario o Straordinario ( se previsto nella delibera di convocazione) o previa delibera del Coordinamento Regionale con maggioranza qualificata dei 2/3.

Il Congresso Regionale è validamente costituito, quando è presente almeno il 50% più 1 (uno) dei voti congressuali e delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno titolo a partecipare al Congresso Regionale:

  • un numero di delegati nella misura e con voto stabiliti dal regolamento allo statuto. Tale misura dovrà garantire un numero minimo di 15 (quindici)  delegati ;
  • i Coordinatori Regionali Esecutivi Effettivi uscenti con voto 1 (uno) e il Cassiere Regionale con voto consultivo per le materie di competenza.

I delegati al Congresso dovranno obbligatoriamente essere individuati tra gli eletti nelle Rappresentanze di Impianto, prioritariamente in base alle preferenze ricevute, nel rispetto dei criteri di proporzionalità – rispetto alla consistenza degli iscritti – nelle 3 aree di Attività.

I Coordinamenti Regionali, in relazione al numero degli iscritti possono determinare un numero di delegati superiore a quello sopra definito.

I compiti del Congresso Regionale sono:

  • definire ed approvare la linea programmatica regionale di CAT;
  • tra i componenti del Coordinamento Regionale eleggere i delegati al Congresso Nazionale la cui sostituzione, in caso di decadenza, è delegata al Coordinamento Regionale attingendo dalla graduatoria delle ultime elezioni R.d.I.;
  • eleggere i 5 Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi ripartiti in modo proporzionale con un minimo di uno tra le tre aree di attività e i 3 supplenti del Coordinamento Regionale;
  • eleggere tra i Coordinatori Regionali i rappresentanti al Coordinamento Nazionale secondo la quota spettante;
  • eleggere il Cassiere Regionale.





Art. 18 – Coordinamento Regionale.



Il Coordinamento Regionale è la struttura periferica dell’organizzazione titolato a deliberare ed intraprendere le iniziative sindacali e legali nel territorio di competenza , tra un Congresso Regionale ed il successivo, è l’organo deliberante su tutte le materie di carattere regionale /compartimentale, tranne quelle di competenza del Congresso.

Il Coordinamento Regionale è composto dai coordinatori regionali eletti per ogni Coordinamento di Area nella misura prevista dal regolamento allo statuto. Misura che dovrà garantire un numero minimo di 15 delegati.

Il Coordinamento Regionale in relazione al numero degli iscritti può determinare un numero di componenti superiori a quello sopra definito. Il Coordinamento Regionale è convocato dai Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi ed è validamente costituito se in apertura di seduta sono presenti almeno il 50% +1 (uno) dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I compiti del Coordinamento Regionale nel proprio ambito di competenza sono:

  • provvedere alle relazioni con le strutture istituzionali, datoriali e OOSS di livello regionale; deliberare le azioni di sciopero regionale;
  • curare i rapporti con gli organi pubblici locali per le materie di interesse regionale;
  • trasmettere al Coordinamento Nazionale la volontà manifestata e le idee espresse e le necessità rivendicative /delibere espresse dai coordinamenti di Area regionali , dagli iscritti e dalle assemblee;
  • provvedere all’attuazione delle risoluzioni adottate dal Coordinamento Nazionale;
  • promuovere assemblee in occasione dei rinnovi contrattuali ed in ogni caso lo ritenga necessario;
  • nominare eventuali Commissioni regionali;
  • su proposta dei rappresentanti dei lavoratori di ogni azienda, organizzare di concerto con i coordinamenti regionali di area interessati le rappresentanze tecniche aziendali e l'elezione delle R.S.A;
  • formare le liste RSU attingendo dalla graduatoria delle ultime elezioni R.d.I. dei coordinamenti di Area; nominare le R.S.A ;
  • sostituire in caso di dimissioni, decadenza o impedimento per qualsiasi motivo,i coordinatori Regionali Esecutivi effettivi attingendo dai supplenti.





Art. 19 - Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi e supplenti.



I 5 Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi e i 3 supplenti sono eletti dal Congresso Regionale e restano in carica quattro anni. Concorrono a questa carica i componenti del Coordinamento Regionale.

I compiti dei Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi sono:

  • rappresentare il CAT nelle trattative regionali;
  • dichiarare le azioni di sciopero regionale;
  • dirigere ed essere punto di riferimento per l’Organizzazione Regionale;
  • nominare al loro interno il rappresentante legale regionale dell’organizzazione il quale, all’occorrenza, può delegare - di intesa con gli altri effettivi - ad altro Coordinatore Esecutivo effettivo tale funzione. Il rappresentante legale Regionale ha i poteri di aprire, chiudere e gestire i conti correnti bancari e postali dell'associazione a livello regionale;
  • nominare il Coordinatore Regionale Esecutivo effettivo incaricato per la convocazione del Coordinamento Regionale.

Le decisioni inerenti i compiti di cui sopra devono essere assunte a maggioranza dai Coordinatori Regionali Esecutivi effettivi.

 

 

 

Art. 20 -Cassiere Regionale.



Il Cassiere Regionale è eletto dal Congresso Regionale e resta in carica quattro anni.

Concorrono a questa carica tutti gli iscritti al CAT .

I compiti del Cassiere Regionale nel rispetto del regolamento amministrativo interno sono:

  • il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo regionale;
  • archiviare le delibere di autorizzazione di spesa;
  • inviare al collegio dei Sindaci Revisori Nazionali copia del rendiconto finanziario consuntivo annuale;





Art.21 - R.d.I. Rappresentanze di Impianto ( Delegati di Impianto).



I delegati che nelle elezioni dei rappresentanti d'impianto dei coordinamenti di Area riceveranno le maggiori preferenze saranno, per la quota spettante in riferimento al numero previsto di delegati e al sistema proporzionale - rispetto al numero degli iscritti e con il criterio dei maggiori resti - i Coordinatori Regionali del Coordinamento di Area.

Gli eletti saranno i delegati del CAT' nell’impianto di appartenenza e rimangono in carica quattro anni.

E’ compito dei delegati di impianto curare l’attività del CAT negli impiantie rappresentare le problematiche/istanze della base al Coordinamento Regionale (es.: informazione, tesseramento, tutela disciplinare, assemblee. Ecc.).





TITOLO V



Referendum





Art. 22 - Referendum.



Il referendum a carattere nazionale deve essere indetto dal Coordinamento Nazionale su proposta di 1/3 dello stesso. Con le stesse modalità i Coordinamenti Regionali possono indire referendum regionali su materie e vertenze di competenza del territorio regionale.

Il referendum è obbligatorio per la ratifica dei C.C.N.L. e Accordi che modificano i diritti collettivi e di gestione e organizzazione della normativa di lavoro.

In coerenza con quanto sopra, è fatto obbligo sottoporre le suddette modifiche, al giudizio dei lavoratori appartenenti alle categorie professionali interessate; le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il consenso delle Rappresentanze del relativo Coordinamento di Area. In ogni caso è fatto assoluto divieto – per le materie di carattere intercategoriale – di attuare deliberazioni in contrasto con le procedure decisionali previste dal presente statuto.





TITOLO VI



Disposizioni Varie





Art. 23 – Distacchi.



L’attività di rappresentanza nel CAT e nei coordinamenti è incompatibile con eventuali distacchi dal servizio per motivi politici e/o sindacali. Per questa ragione i singoli membri dell’associazione non possono essere distaccati , ma per lo svolgimento dell’attività potranno fruire unicamente delle singole assenze giustificate o permessi cui hanno diritto per legge o per contratto.





Art. 24 – Scioglimento.



Il CAT , può essere sciolto con il consenso dei 4/5 dei voti del Congresso Nazionale. In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego delle risorse finanziarie e dei beni mobili ed immobili del CAT .





Art. 25 – Norme Transitorie.

 

IL Coordinatore Nazionale, nominato nell'atto di costituzione, parte integrante del presente statuto, nonchè legale rappresentante è titolare della firma sociale dell'associazione. Nella fase transitoria, fino alla celebrazione del primo congresso Nazionale gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di aprire, chiudere e gestire i conti correnti bancari e postali dell'associazione.

Il Responsabile legale Regionale, anche nella fase transitoria, ha i poteri di aprire, chiudere e gestire i conti correnti bancari e postali dell'associazione a livello regionale.

I soci fondatori sono impegnati alla promozione dell’associazione e a divulgarne le finalità e i principi fondanti definiti dal presente Atto Costituente, Statuto e nell’allegato documento programmatico.

 

[omissis]

 

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