Risposta CGSSE del 25/05/2018

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Risposta CAT prot.22/2018
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Oggetto: risposta nota Prot. 0007277/TMC del 24.05.2018 CGSSE

 

La scrivente, per quanto concerne l’ultima segnalazione della Commissione in indirizzo, riferita alle difformità individuabili al punto 2.2 delle nostre Norme Tecniche, precisa che:

    • relativamente alla lettera b) dei treni con orario di partenza posteriore alle ore 22,00, l’indicazione riguarda le prestazioni con inizio oltre tale orario (a sciopero già iniziato);

    • relativamente al personale dei treni merci, il secondo punto è un refuso di precedenti norme tecniche che non sono state aggiornate rispetto alle recenti indicazioni della Commissione.

Ad ogni buon conto si ritrasmettono le norme corrette con le rettifiche del caso; norme che vengono trasmesse anche alle parti datoriali.

 

In proposito, si osserva che la cosiddetta ora di cuscinetto in ingresso, seppur non prevista dalle norme, costituiva una prassi ultradecennale che, attuata come indicato nelle precedenti norme tecniche (storicamente adottate), evitava la presentazione al personale che doveva prendere servizio per pochi minuti e, specialmente per il personale dei treni, non poteva e non può generare nessun danno alle parti datoriali o al servizio stesso. Di contro, ai lavoratori che si trovano in tale condizioni e che si presentano per qualche minuto viene normalmente detratta l’intera paga base della giornata di lavoro. Non pare affatto che ciò costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.

Cogliamo l’occasione, con la presente comunicazione, per segnalare alla Commissione in indirizzo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12551 del 22/05/2018, che ha confermato la condanna per condotta antisindacale di Trenitalia a causa della sottoutilizzazione di quadri intermedi in sostituzione degli scioperanti.

In ossequio al ruolo che assume la Commissione, nel contemperare i diversi diritti di cui si essa è garante, non ultimo il diritto di sciopero dei lavoratori, ci attendiamo una intimazione alle aziende del settore dal porre in essere comportamenti corretti, che siano rispettosi dei principi di buona fede e di tutte le regole connesse allo sciopero.

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, dove le limitazioni dello sciopero sono sistematicamente incrementate ed alimentate con continue e ripetute segnalazioni rivolte verso i lavoratori e le loro rappresentanze, auspichiamo che con altrettanta puntualità la Commissione voglia intimare alle aziende del gruppo FS e, in particolare, a Trenitalia, dall’astenersi dall’impiego di quadri intermedi sottoutilizzati durante gli scioperi. Ciò, in virtù della citata sentenza, nonché dei diversi pronunciamenti sistematicamente (ed inutilmente) ricordati nelle norme tecniche; norme tecniche che vengono esaminate al “microscopio” ma, per quanto sin qui constatato, solo nella parte relativa agli obblighi dei lavoratori.

 

 Per l’Esecutivo Nazionale

Antonino Catalano

 

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